14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 15760 del 13 dicembre 2001
Testo massima n. 1
Ai fini della configurabilità della situazione di impossibilità morale di procurarsi la prova scritta che, ai sensi dell’art. 2724, n. 2, c.c., rende ammissibile il ricorso alla prova testimoniale, non è sufficiente la deduzione di una astratta posizione di preminenza della persona dalla quale la dichiarazione scritta doveva essere pretesa, o di un vincolo affettivo con la persona stessa. Tuttavia, la relativa valutazione va sempre riferita al caso concreto, non potendosi pretendere l’allegazione di circostanze ostative assolute. In particolare, ove a generiche deduzioni si accompagni anche quella di altre particolari circostanze concorrenti a determinare una specifica situazione di oggettivo impedimento psicologico alla richiesta di una dichiarazione siffatta, il giudice è tenuto alla valutazione delle circostanze dedotte in relazione sia al rapporto inter partes, sia alla possibile incidenza di eventi o situazioni particolari.
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