14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 12523 del 17 dicembre 1993
Testo massima n. 1
La cessazione della convivenza dei coniugi, ancorché autorizzata con i provvedimenti provvisori adottati a norma dell’art. 708 terzo comma c.p.c., non osta a che i beni successivamente acquistati dai coniugi medesimi ricadano nella comunione legale, ai sensi dell’art. 177 primo comma lett. a ] c.c., dato che l’operatività di tale disposizione, in base alle regole evincibili dall’art. 191 c.c. in tema di scioglimento della comunione, viene meno ex nunc con l’instaurarsi del regime di separazione, a seguito del provvedimento giudiziale che la pronunci in via definitiva, ovvero che omologhi l’accordo al riguardo intervenuto.
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