Cass. civ. n. 11889 del 22 maggio 2007
Testo massima n. 1
L'ammissione della prova testimoniale oltre i limiti di valore stabiliti dall'art. 2721 c.c. Costituisce un potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio, o mancato esercizio, è insindacabile in sede di legittimità ove sia correttamente motivato.