14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1607 del 24 aprile 1975
Posted at 16:10h
in Massimario
Testo massima n. 1
Sebbene — ai sensi degli artt. 2714 e 2715 c.c. — facciano piena prova in giudizio soltanto le copie degli atti pubblici e delle scritture private spedite nelle forme di legge, il giudice può attribuire rilevanza probatoria alle copie informi, esibite dalle parti, quando riconosca che esse corrispondono all’origine. Tale valutazione è riservata al giudice del merito.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]