14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 11683 del 18 settembre 2001
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in Massimario
Testo massima n. 1
L’esecuzione sui beni e sui frutti del fondo patrimoniale è consentita, a norma dell’art. 170 c.c., soltanto per debiti contratti per fare fronte ad esigenze familiari; l’accertamento relativo alla riconducibilità dei beni alle esigenze della famiglia costituisce accertamento di fatto, istituzionalmente rimesso al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione.
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