14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2707 del 8 marzo 1995
Testo massima n. 1
Il creditore che chiede il riconoscimento di un suo credito nei riguardi del fallito è soggetto all’applicazione dell’art. 2704 c.c., in conseguenza del fatto che gli altri potenziali creditori ed il curatore del fallimento rivestono la qualità di terzi. Tale posizione di terzietà deve essere loro riconosciuta in considerazione del fatto che, in sede di formazione dello stato passivo, la situazione di conflitto che si determina tra i creditori del fallito – incidendo non soltanto sull’entità delle quote di riparto, ma anche sul diritto a partecipare al concorso – non è di mero fatto, ma instaura un conflitto giuridico tra due categorie di creditori, ed il curatore, agendo a tutela degli interessi indifferenziati della massa dei creditori, è portatore di un interesse differenziato rispetto a quello dei singoli creditori, in guisa da rendere possibile la configurazione di un conflitto anche solo potenziale con tali soggetti.
Testo massima n. 2
Il titolo cambiario non è configurabile come dichiarazione unilaterale rivolta a persona non determinata, atteso che il diritto alla prestazione in esso indicata non si puntualizza, come nelle promesse al pubblico, nei confronti di una serie indeterminata di soggetti che vengano a trovarsi nella specifica situazione prefigurata nella dichiarazione [ art. 1989 c.c. ], ma sorge invece in favore dell’originario prenditore del titolo, il cui nominativo deve essere indicato, a pena della nullità [ art. 1, n. 6, legge cambiaria ] sul titolo medesimo, e può essere fatto valere da altri soggetti solo a seguito del trasferimento del titolo, nel rispetto delle forme che presiedono alla sua circolazione; il destinatario della dichiarazione è quindi sempre determinato e si identifica in uno dei soggetti del rapporto fondamentale. Ne deriva che ai titoli cambiari non è applicabile il secondo comma dell’art. 2704 c.c. il quale con riferimento alle dichiarazioni unilaterali non destinate a persona determinata, prevede che la data della scrittura privata può essere accertata con qualsiasi mezzo di prova, valendo per essi la regola stabilita dal primo comma dello stesso articolo.
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