14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3506 del 13 aprile 1996
Testo massima n. 1
Il deposito, al momento dell’iscrizione a ruolo della causa, della scrittura privata di compravendita immobiliare, la cui sottoscrizione si chieda giudizialmente di dichiarare autentica ai fini della sua trascrizione, costituisce fatto conferente certezza, uguale a quella della registrazione, della anteriorità della formazione della scrittura ai sensi dell’art. 2704 c.c., con la conseguenza che, se l’autenticità della sottoscrizione viene accertata, la scrittura è opponibile dal sopraindicato momento al fallimento del venditore, e qualora in forza della stessa la proprietà della cosa sia già passata al compratore, resta precluso al curatore fallimentare l’esercizio della facoltà di sciogliersi dal contratto, ai sensi dell’art. 72, ultimo comma, l. fall.
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