Cass. civ. n. 23784 del 16 novembre 2007
Testo massima n. 1
L'opponibilità al fallimento del venditore di un suo atto di vendita immobiliare richiede che l'atto stesso abbia data certa, a norma dell'art. 2704 c.c. e che le formalità necessarie a rendere opponibili gli atti ai terzi, nella specie la trascrizione, siano compiute, ex art. 45 legge fall., in data anteriore all'apertura della procedura concorsuale.