14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 23784 del 16 novembre 2007
Posted at 16:56h
in Massimario
Testo massima n. 1
L’opponibilità al fallimento del venditore di un suo atto di vendita immobiliare richiede che l’atto stesso abbia data certa, a norma dell’art. 2704 c.c. e che le formalità necessarie a rendere opponibili gli atti ai terzi, nella specie la trascrizione, siano compiute,
ex art. 45 legge fall., in data anteriore all’apertura della procedura concorsuale.
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