Cass. civ. n. 10375 del 7 agosto 2000

Testo massima n. 1


La scrittura privata autenticata — che fa piena prova fino a querela di falso della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta se colui contro il quale l'ha prodotta ne riconosce la sottoscrizione ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta — non costituisce, sotto il profilo della validità del negozio, un tertium genus rispetto alla scrittura privata non autenticata e all'atto pubblico, atteso che l'autenticazione opera esclusivamente sul piano della prova e non della validità sostanziale dell'atto.