14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 10219 del 20 novembre 1996
Testo massima n. 1
L’efficacia probatoria privilegiata dell’atto pubblico, a norma dell’art. 2700 c.c., concerne la provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l’ha formato e i fatti che questi attesta essere avvenuti in sua presenza, ma non anche la validità e l’esattezza delle dichiarazioni rese dalle parti [ nella specie dichiarazione relativa al pagamento del prezzo di una compravendita, come avvenuto non nella contestualità della formazione dell’atto,
ma in un momento anteriore ]. Dette dichiarazioni possono pertanto essere contrastate con ogni mezzo di prova, senza che sia necessario proporre querela di falso.
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