14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 11823 del 25 novembre 1997
Testo massima n. 1
Il regime probatorio previsto dall’art. 2700 c.c. in tanto è applicabile in quanto esista un documento incontestabilmente qualificabile come «atto pubblico» ai sensi del precedente art. 2699 [ documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l’atto è formato ]; ma quando una parte neghi preliminarmente che il documento contro la stessa prodotto in giudizio abbia natura [ e, solo conseguenzialmente, efficacia probatoria ] di atto pubblico per la mancanza di uno o più dei requisiti prescritti dalla legge, la prova relativa, sulla stessa incombente, non richiede la proposizione della querela [ principale o incidentale ] di falso, ma può essere data con ogni mezzo idoneo [ nella specie la parte, contro la quale era stato prodotto, aveva contestato la provenienza dell’atto dal pubblico ufficiale che risultava averlo formato e sottoscritto ].
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