Cass. pen. n. 11137 del 28 febbraio 2024
Testo massima n. 1
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE - Sospensione del suo corso – Impedimento dell'imputato – Impossibilità di accertamento della sua cessazione – Limite di sessanta giorni – Applicazione – Esclusione – Conseguenze.
In tema di sospensione del corso della prescrizione, la relativa durata, nel caso di rinvio per impedimento dell'imputato dovuto a ragioni di salute, non è determinata, ove non sia prevedibile il momento della sua cessazione, in sessanta giorni successivi al termine dell'indicato impedimento, ai sensi dell'art. 159, comma primo, n. 3, cod. pen., ma è commisurata a quella del differimento concretamente disposto dal giudice.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Pen. art. 158 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 159 CORTE COST. PENDENTE