14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 5835 del 19 aprile 2001
Testo massima n. 1
Perché un documento costituisca atto pubblico e abbia l’efficacia riconosciuta dall’art. 2700 c.c., occorre che lo stesso provenga da un pubblico ufficiale e che sia formato nell’esercizio di una funzione specificatamente diretta alla documentazione, funzione questa che la legge non riconosce al commissario liquidatore di un’impresa di assicurazioni in liquidazione coatta amministrativa. Pertanto, la certificazione di detto commissario, prodotta in un giudizio per risarcimento del danno a seguito di sinistro stradale, circa l’insussistenza della copertura assicurativa relativa ad un determinato veicolo, è priva dell’efficacia probatoria privilegiata di cui all’art. 2700 cod. cit. Alla stessa può al più attribuirsi valore di principio di prova, superabile con ogni mezzo.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]