14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2733 del 25 giugno 1977
Testo massima n. 1
La trascrizione del sequestro-pignoramento di autoveicoli – che, pur non essendo menzionata dall’art. 7 del R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436, deve essere eseguita a norma degli artt. 2693 e 2694 c.c. – ha anch’essa, come la trascrizione del pignoramento immobiliare, una duplice funzione: la funzione di pubblica notizia diretta ai creditori del debitore esecutato sì da rendere possibile a costoro la conoscenza dell’eseguito sequestro-pignoramento e, quindi, il loro intervento nel processo esecutivo al fine di partecipare alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita coatta; la funzione, poi, di rendere inefficaci, nei confronti del creditore pignorante e dei creditori intervenuti nell’esecuzione, gli atti traslativi e costitutivi di diritti sull’autoveicolo pignorato che siano compiuti dal debitore in favore di terzi dopo la trascrizione. Nel pignoramento di beni immobili, odi beni mobili iscritti in pubblici registri, la funzione della trascrizione del pignoramento di rendere inefficaci, nei confronti del creditore pignorante e dei creditori intervenuti nell’esecuzione, gli atti traslativi o costitutivi di diritti sui beni pignorati successivamente alla trascrizione medesima si esplica solo rispetto agli atti negoziali compiuti dal debitore esecutato in favore di terzi, ed è limitata in questo ambito. Quella funzione non sussiste – e perciò l’inefficacia non si verifica – quando il trasferimento o la costituzione di diritti sono effetto di atti di imperio trascritti, si tratti di atti amministrativi o di provvedimenti giudiziari, anche se viziati. Pertanto, nell’ipotesi in cui, coesistendo due pignoramenti su uno stesso bene immobile o mobile registrato, il primo pignoramento sia stato trascritto, mentre non lo sia stato il secondo, i due processi esecutivi si svolgono separatamente e la vendita del bene pignorato nel primo processo, una volta trascritta, è efficace nei confronti del creditore secondo pignorante e dei creditori intervenuti nell’altro processo esecutivo, che non può continuare a svolgersi per essere venuto a mancare l’oggetto dell’espropriazione. Tali soggetti possono solo proporre tempestiva opposizione ex art. 617 c.p.c., contro l’ordinanza di vendita nulla a causa della mancata trascrizione del pignoramento, che ha loro impedito di acquistare la posizione di creditori intervenuti nel primo processo esecutivo, ma, anche in tal caso, la nullità dell’ordinanza che dispone la vendita non ha effetto, a norma dell’art. 2929 c.c., riguardo all’acquirente, salvo il caso di collusione di costui con il creditore procedente.
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Testo massima n. 2
Poiché il sequestro conservativo ha la funzione e la struttura di un pignoramento condizionato al sopravvenire della sentenza esecutiva di condanna del debitore sequestrato — la quale ha gli effetti di rendere attuale quella funzione che era rimasta sospesa nel periodo anteriore alla sentenza stessa, operando automaticamente la conversione del sequestro in pignoramento — ne consegue che la disposizione contenuta nel capoverso dell’art. 686 c.p.c. va intesa nel senso che il sequestrante partecipa alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita coatta dei beni sequestrati eseguita nel processo esecutivo promosso da altro creditore anche se, non essendo intervenuta la sentenza di condanna esecutiva e non essendosi quindi il sequestro conservativo ancora convertito in pignoramento, il suo credito non ha ancora i requisiti della certezza e della liquidità. In tal caso si realizza la fattispecie prevista dall’art. 512 c.p.c. e il giudice dell’esecuzione può, alternativamente, o sospendere il processo esecutivo, o provvedere alla distribuzione parziale della somma ricavata, accantonando la parte che spetterebbe al sequestrante, in entrambi i casi fino al sopravvenire della sentenza di condanna esecutiva.
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