14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1942 del 23 febbraio 1998
Testo massima n. 1
… Non è inficiata da alcun vizio di validità la nota che, tra l’altro, contenga una erronea indicazione della sede della persona giuridica acquirente, poiché, a mente dell’art. 2665 c.c., è da ritenersi causa di invalidità della nota de qua non ogni generica omissione od inesattezza, ma soltanto la erronea indicazione inducente incertezza sulle persone, sul bene o sul rapporto giuridico cui l’atto si riferisce. [ La S.C. ha avuto modo di sancire il principio di diritto di cui in massima con riferimento ad una peculiare vicenda che aveva visto il giudice di merito rigettare la richiesta di declaratoria di invalidità di una nota di trascrizione relativa all’alienazione di un immobile in favore di un società – per erronea indicazione della sua sede sociale – che non aveva proceduto all’interpello di legge nei confronti del precedente conduttore del bene – violandone il diritto di prelazione – il quale, per effetto di tale, erronea indicazione, non avendo potuto notificare tempestivamente all’acquirente il suo intendimento di esercitare il diritto di riscatto ex artt. 38 e 39 della legge sull’equo canone, aveva invocato, appunto, tale declaratoria di invalidità ].
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