Cass. civ. n. 5684 del 15 marzo 2006
Testo massima n. 1
L'esecuzione sui beni e sui frutti del fondo patrimoniale è consentita, a norma dell'art. 170 c.c., soltanto per debiti contratti per fare fronte ad esigenze familiari, sicché, in sede di opposizione al pignoramento, spetta al debitore provare che il creditore conosceva l'estraneità del credito ai bisogni della famiglia, sia perché i fatti negativi (nella specie l'ignoranza) non possono formare oggetto di prova, sia perché esiste una presunzione di inerenza dei debiti ai detti bisogni.
Testo massima n. 2
La costituzione del fondo patrimoniale prevista dall'articolo 167 c.c. per l'opponibilità ai terzi del vincolo, impone l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio, mentre la trascrizione imposta per gli immobili dall'articolo 2647 c.c. risponde ad una funzione di pubblicità-notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, che non ammette deroghe o equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti.
Testo massima n. 3
Nelle controversie relative ad opposizione all'esecuzione non trova applicazione la sospensione feriale dei termini processuali, sicché, qualora sia stato proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di rigetto di una opposizione all'esecuzione, il controricorso deve essere notificato, a pena di inammissibilità, entro il termine di cui all'art. 370 c.p.c., senza che si applichi la sospensione indicata dall'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.