Cass. civ. n. 11057 del 24 aprile 2024

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Giudizi di equa riparazione per irragionevole durata del processo - Interruzione - Termine semestrale ex art. 4, l. n. 89 del 2001 - Errore sulla decorrenza - Revocazione - Esclusione - Fondamento.


In tema di irragionevole durata del processo, in ipotesi di giudizio riassunto dinanzi al giudice competente l'errore sulla decorrenza del termine ex art. 4 della l. n. 89 del 2001 non integra errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c., trattandosi di errore di giudizio conseguente a una errata valutazione o interpretazione di fatti, documenti e risultanze processuali.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 4565 del 2018

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 4 CORTE COST.
Legge 24/03/2001 num. 89 art. 4 CORTE COST.

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