14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 2063 del 20 gennaio 2009
Posted at 16:33h
in Massimario
Testo massima n. 1
In tema di manipolazione del mercato, un mezzo in sé non illecito può integrare la nozione di “altri artifizi” idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari qualora sia obiettivamente artificioso, ossia posto in essere con modalità dell’azione tali, per ragioni di modo, di tempo e di luogo, da alterare il normale gioco della domanda e dell’offerta, non essendo sufficiente che esso sia diretto al fine di turbare il mercato.
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