14 Mag Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 25887 del 16 giugno 2003
Testo massima n. 1
Allorché, nelle more tra la pronuncia della sentenza di condanna oggetto di ricorso per cassazione e la trattazione di quest’ultimo, sia intervenuta una modificazione legislativa che abbia condotto alla parziale abolizione del reato al quale la condanna si riferisce, al fine di stabilire se gli elementi richiesti dalla legge sopravvenuta per la persistente configurabilità del fatto come reato abbiano costituito oggetto di accertamento giudiziale, la Corte di cassazione deve fare riferimento alla decisione impugnata, provvedendo, in caso di esito positivo della verifica, a definire il giudizio e, in caso negativo, ad annullare senza rinvio la decisione medesima, secondo la regola dell’art. 129 c.p.p. che impone l’obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilità, prevalente anche sull’ipotesi di un’opposta conclusione cui dovessero condurre accertamenti ulteriori esperibili dal giudice di merito in caso di annullamento con rinvio.
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