14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 122 del 4 gennaio 2005
Testo massima n. 1
Nelle società consortili costituite a norma dell’art. 2615 ter, pur quando si tratti di società a responsabilità limitata, è sempre consentito, in ragione della causa mutualistica, prevedere statutariamente l’obbligo dei soci di versare contributi in denaro, ulteriori rispetto ai conferimenti di capitale gravanti su ciascuno di essi. In particolare, l’atto costitutivo [ o lo statuto che lo integra ] può istituire in capo ai soci obblighi di contribuzione commisurati alle perdite di gestione di volta in volta registrate in un bilancio regolarmente approvato [ non implicando ciò alcuna assunzione di responsabilità illimitata dei soci nei confronti dei creditori sociali ], come pure può rimettere agli amministratori o all’assemblea la facoltà di porre a carico dei consorziati obblighi di ripianamento totale o parziale dei costi di gestione dell’impresa consortile, purché si tratti di perdite o di costi imputabili al bilancio della società ed a condizione che siffatta previsione figuri espressamente nel contratto sociale, di modo che l’obbligo del socio possa trovare nelle risultanze di quel bilancio [ con i relativi strumenti di controllo ] la sua concreta determinazione.
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