14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 4208 del 29 giugno 1981
Testo massima n. 1
L’adesione di un soggetto ad un consorzio, comportando modificazione del contratto plurilaterale ex art. 2607 c.c., deve farsi, al pari della costituzione del consorzio [ art. 2603 c.c. ], per iscritto a pena di nullità. All’uopo non occorre la creazione di un unico documento, essendo sufficiente che attraverso uno o più atti scritti risultino i requisiti sostanziali, particolarmente quelli volitivi, riferibili a tutti i consorziati ed al soggetto aderente, idonei alla costituzione di nuove situazioni giuridiche.
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Testo massima n. 2
Nel giudizio d’opposizione allo stato passivo fallimentare è ammissibile l’intervento di chi, pur non essendo creditore, abbia uno specifico interesse a contrastare la pretesa di credito altrui, non avendo l’art. 98 ultimo comma della legge fallimentare [ secondo cui nel detto processo «possono intervenire… gli altri creditori» ] significato limitativo, ma la ben diversa funzione d’ampliare il campo degli interventi anche a favore d’altri creditori non opponenti. [ Fattispecie in cui è stato dichiarato ammissibile l’intervento dell’ex amministratore di un consorzio fallito, per contrastare il riconoscimento di un credito, al fine d’escludere la sua personale responsabilità anche di carattere patrimoniale.
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