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Cassazione civile Sez. I sentenza n. 4755 del 25 luglio 1986

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 4755 del 25 luglio 1986

Testo massima n. 1

Con riguardo al pregiudizio che la reputazione del prodotto d’impresa subisca a causa del comportamento altrui, come nel caso di merce che riceva uno svilimento dal fatto del rivenditore che la consegni in confezioni rovinate o manomesse [ nella specie, trattandosi di profumi ed altri articoli di bellezza ], la non configurabilità di atti di concorrenza sleale, ai sensi dell’art. 2598 c.c., per difetto dei relativi requisiti, quale, nella suddetta ipotesi, la mancanza di un avvantaggiamento dell’imprenditore concorrente per effetto di quel comportamento del rivenditore, non implica di per sé che il comportamento medesimo debba essere considerato espressione del principio di libera concorrenza, potendo esso integrare gli estremi dell’illecito aquiliano, ove l’indicato pregiudizio della reputazione della merce venga a riflettersi negativamente sulla reputazione dell’impresa produttrice, e quindi sulla sua sfera patrimoniale.

Testo massima n. 2

In relazione a comportamenti antigiuridici atti a protrarsi nel tempo, l’esperibilità dell’azione inibitoria, rivolta cioè a conseguire una pronuncia del giudice che precluda la prosecuzione dei comportamenti medesimi, non configura espressione di un principio generale dell’ordinamento, e può essere riconosciuta soltanto nella materia in cui è specificamente contemplata dalla legge. Peraltro, nell’ambito di tali materie, deve ammettersi la possibilità di una applicazione analogica della norma che preveda l’inibitoria [ art. 12 secondo comma disp. prel. c.c. ], con riguardo a casi simili, per i quali non si giustificherebbe una deteriore tutela del soggetto a fronte del probabile ripetersi del fatto dannoso. Pertanto, nella ipotesi di comportamento lesivo della sfera patrimoniale dell’imprenditore, il quale, pur difettando dei requisiti per essere qualificato come atto di concorrenza sleale, integri un illecito aquiliano, deve ritenersi esperibile l’indicata azione, facendo applicazione per analogia dell’art. 2599 c.c. in tema di concorrenza sleale.

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