14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1617 del 14 febbraio 2000
Testo massima n. 1
In tema di concorrenza sleale, presupposto indefettibile della fattispecie di illecito prevista dall’art. 2598 c.c. è la sussistenza di una effettiva situazione concorrenziale tra soggetti economici, il cui obiettivo consiste nella conquista di una maggiore clientela a danno del concorrente. Ne consegue che la comunanza di clientela — data non già dalla identità soggettiva degli acquirenti dei prodotti delle due imprese, bensì dall’insieme dei consumatori che sentono il medesimo bisogno di mercato, e, pertanto, si rivolgono a tutti i prodotti che quel bisogno sono idonei a soddisfare – è elemento costitutivo di detta fattispecie, la cui assenza impedisce ogni concorrenza, non potendo ritenersi decisiva di per sé, a tali effetti, la circostanza, da utilizzare solo come criterio integrativo, della identità del procedimento di commercializzazione adottato. Peraltro, la sussistenza della predetta comunanza di clientela va verificato anche in una prospettiva potenziale, dovendosi, al riguardo, esaminare se l’attività di cui si tratta, considerata nella sua naturale dinamicità, consenta di configurare, quale esito di mercato fisiologico e prevedibile, sul piano temporale e geografico, e, quindi, su quello merceologico, l’offerta dei medesimi prodotti, ovvero di prodotti affini o succedanei rispetto a quelli attualmente offerti dal soggetto che lamenta la concorrenza sleale. [ Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la decisione della corte di merito che, in difformità da quella del giudice di primo grado, aveva escluso la configurabilità della concorrenza sleale nell’attività di una società che offriva prodotti per il corpo direttamente a domicilio dei consumatori, attraverso un particolare sistema di concessionarie, già adottato da altra società, produttrice di contenitori di uso casalingo ].
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