14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 21392 del 4 novembre 2005
Testo massima n. 1
La mancanza di un rapporto di concorrenzialità tra l’autore di un determinato fatto e l’imprenditore che si assume da esso danneggiato, o anche la mancanza in capo al primo di una qualsiasi relazione con l’imprenditore concorrente tale da far ritenere che l’attività sia stata oggettivamente svolta nell’interesse di quest’ultimo, se valgono ad escludere rispetto all’autore del fatto l’ipotesi della concorrenza sleale, non impediscono però di configurare nei suoi confronti la responsabilità per fatto illecito di cui all’art. 2043 c.c. [ Fattispecie relativa a domanda di risarcimento del danno proposta da alcune società, quali titolari di un diritto sulla denominazione d’origine «Salame Felino» in quanto operanti nella zona tipica di tale denominazione, nei confronti di un ente senza scopo di lucro, avente come fine istituzionale l’attività di c.d. normalizzazione tecnica, in relazione alla divulgazione di una «norma tecnica» concernente l’individuazione delle componenti di qualità del «Salame Felino» e delle sue tecniche di produzione, la quale, secondo le attrici, non riproduceva le reali componenti tipiche del prodotto ].
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]