14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 7159 del 6 luglio 1990
Testo massima n. 1
Nel contratto di fornitura di energia elettrica da parte dell’Enel [ il quale, pur vertendosi in tema di servizio pubblico essenziale reso da un ente strumentale dello Stato, ha natura privatistica ], deve ritenersi consentita la previsione di un termine, con facoltà dell’ente medesimo di disdetta alla relativa scadenza, al fine di evitare la rinnovazione tacita del rapporto, senza che siffatta clausola sia soggetta ad autorizzazione od approvazione dell’autorità di vigilanza [ posto che limiti alla libertà negoziale sono contemplati solo per le tariffe e gli altri corrispettivi ]. Peraltro, tenendo conto dell’obbligo di contrattare e di osservare parità di trattamento, di cui all’art. 2597 c.c., l’esercizio di detta facoltà è legittimo solo se funzionale alla stipulazione di una nuova fornitura, secondo condizioni conformi a quelle praticate agli altri utenti, ed altresì obiettivamente ragionevoli ed eque [ nella specie, in quanto nel nuovo contratto l’Enel voleva inserire la previsione di mutabilità della tensione, con onere dell’utente di provvedere a proprie spese ai conseguenziali adeguamenti dei propri impianti ].
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