14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 12196 del 28 dicembre 1990
Testo massima n. 1
Il cosiddetto obbligo di contrarre — stabilito dalla legge a carico degli imprenditori che esercitino servizi di interesse generale in regime di monopolio giuridico — comporta che l’imprenditore debba stipulare il contratto con chiunque faccia richiesta del servizio, usando parità di trattamento a tutti i contraenti in ciascun gruppo di contratti omogenei, secondo le condizioni generali all’uopo previste e risultanti o direttamente dalla legge, ovvero dall’atto di concessione ovvero [ come accade per l’Enel ] dalla predisposizione, da parte del monopolista, di schemi contrattuali standardizzati rispondenti al meccanismo di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., onde è necessario che la richiesta dell’utente si adegui alle condizioni suddette, imposte da esigenze di programmazione ed economicità che caratterizzano la posizione del monopolista stesso e possono legittimare dati criteri di priorità o limitazioni quantitative e qualitative nella stipulazione dei contratti, ancorché in osservanza del principio della parità di trattamento. [ Nella specie, sancendo tale principio, la Suprema Corte ha cassato la sentenza con la quale i giudici di merito avevano ritenuto la nullità di un contratto di somministrazione di energia elettrica, senza indicare se tale contratto contenesse in parte qua condizioni difformi da quelle normalmente praticate dal monopolista legale per rapporti analoghi ].
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