14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1208 del 13 febbraio 1985
Testo massima n. 1
In tema di separazione consensuale dei coniugi, l’art. 158 [ nuovo testo ] c.c., prevedendo il rifiuto dell’omologazione per il caso di accordi sul mantenimento dei figli in contrasto con gli interessi dei medesimi, conferisce al giudice il potere – dovere di controllare i suddetti accordi anche nel merito, e non solo cioè in relazione all’eventuale contrasto con inderogabili principi di ordine pubblico. Ciò comporta che i patti, con cui i coniugi definiscano nel suo complesso il mantenimento del nucleo familiare, includente figli minori, e non si limitino quindi a regolamentare i rapporti patrimoniali fra loro, restano inefficaci qualora vengano sottratti al vaglio dell’omologazione, sia perché non compresi fra le clausole della separazione, sia perché concordati in un momento successivo alla sua omologazione.
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