14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2788 del 15 marzo 1991
Testo massima n. 1
L’accordo con il quale i coniugi pongono consensualmente termine alla convivenza può anche riguardare rapporti non immediatamente riferibili, né collegati in relazione causale al regime di separazione o ai diritti ed agli obblighi del perdurante matrimonio [ cosiddette convenzioni familiari caratterizzate da un sostanziale parallelismo di volontà ed interessi ] e pertanto può anche consistere in una transazione, ove ne rispecchi i requisiti di forma e di sostanza, sempre che non comporti una lesione di diritti inderogabili.
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