14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1042 del 23 aprile 1966
Testo massima n. 1
L’insegna è il segno, nominativo o emblematico, distintivo di un determinato locale nel quale si esercita un’attività imprenditoriale: essa contraddistingue lo stabilimento di un’azienda ed acquista particolare importanza nelle imprese in cui lo stabilimento costituisce il punto di incontro tra imprenditore e clienti e, quindi, il luogo di conclusione degli affari. Dalla funzione dell’insegna di identificare uno stabilimento, commerciale o industriale, consegue il suo collegamento con un’attività imprenditoriale e la sua distinzione dal nome che ha la funzione individuatrice della persona dell’imprenditore e dalla denominazione con la quale l’immobile, come tale, sia individuato. Pertanto se ad uno stabilimento commerciale o industriale sia attribuita come insegna la denominazione dell’immobile in cui è installato, e successivamente detto stabilimento viene trasferito in altro immobile, legittimamente l’imprenditore può continuare ad usare la precedente insegna. [ Nella specie, una villa denominata «La Terrazza» era stata data in locazione ad un imprenditore, che l’aveva destinata ad albergo con l’insegna «Hotel La Terrazza». Cessata la locazione, l’imprenditore aveva trasferito l’azienda alberghiera in altro immobile, sul quale aveva apposto la stessa insegna «Hotel La Terrazza». Il proprietario della villa aveva chiesto che fosse inibito l’uso di tale insegna. La Corte regolatrice ha affermato i principi di cui innanzi ].
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