Cass. civ. n. 10898 del 24 aprile 2023

Testo massima n. 1


ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE All'esecuzione o agli atti esecutivi - Proposizione, nel corso del procedimento esecutivo, mediante atto iscritto al ruolo generale degli affari contenziosi civili - Provvedimento di trasmissione dell’atto al giudice dell’esecuzione - Impugnabilità con l’opposizione agli atti esecutivi - Esclusione - Ragioni.


In caso di opposizione esecutiva proposta dopo l'inizio dell'esecuzione forzata con atto iscritto direttamente al ruolo generale degli affari contenziosi civili, il provvedimento del giudice in tal guisa adito che dispone la trasmissione dell'atto al giudice dell'esecuzione e la cancellazione della causa dal ruolo contenzioso civile non è impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., in quanto avente natura di mera distribuzione dell'affare nell'àmbito del medesimo ufficio giudiziario.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 16163 del 2018

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 486
Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 7 bis com. 1
Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 83 ter
Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 185
Cod. Proc. Civ. art. 168

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