14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 7601 del 10 luglio 1993
Testo massima n. 1
L’accertamento del giudice del merito, sulla confondibilità [ o inconfondibilità ] di due ditte o denominazioni sociali adottate da imprese esercenti la medesima attività — che rappresenta un apprezzamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato — va condotto con riferimento al modo concreto in cui, nella prassi del mercato, l’imprenditore è designato, senza che assumano rilievo parti marginali della ditta o denominazione. [ Nella specie, la Suprema Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano ritenuto irrilevante, nel giudizio complessivo sulla confondibilità, che la denominazione «L’Altra Radio», adottata da due imprese di radiodiffusione, fosse seguita, per ciascuna di esse, dall’indicazione della rispettiva forma giuridica ].
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Testo massima n. 2
La società commerciale, che abbia fatto uso di una denominazione sociale senza provvedere all’iscrizione della stessa nel registro delle imprese, è tenuta a modificarla, indipendentemente dall’eventuale preuso, quando altra società abbia iscritto nel detto registro una ditta identica o anche confondibile.
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