Cass. civ. n. 10587 del 8 maggio 2009

Testo massima n. 1


Ai fini della valutazione della possibilità di confusione tra le denominazioni di due società, alla stregua dell'art. 2564 c.c., per l'oggetto delle imprese ed il luogo in cui esse sono esercitate, non è necessario prendere in considerazione le attività effettivamente svolte dalle società, essendo sufficiente il rapporto fra i rispettivi oggetti sociali, risultanti dagli atti costitutivi sottoposti a pubblicità; l'oggetto sociale costituisce, infatti, non solo la sfera di azione tecnica della società, ma anche l'esteriorizzazione della sua potenzialità espressiva ed espansiva, immediatamente percepibile da tutti i soggetti che entrino in rapporto con essa, in forma negoziale o concorrenziale.

Normativa correlata