14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 9393 del 10 novembre 1994
Testo massima n. 1
Le clausole della separazione consensuale omologata in tema di mantenimento, nel loro contenuto originario od in quello ridefinito in esito alla procedura di cui agli artt. 710 e 711 c.p.c., hanno, ai sensi dell’art. 158 c.c. [ nel testo risultante dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 186 del 18 febbraio 1988 ], natura di titolo giudiziale, anche ai fini dell’iscrizione d’ipoteca a norma dell’art. 2818 c.c., al pari delle statuizioni in proposito incluse nella sentenza di separazione. Ne discende che l’avente diritto a detto mantenimento non è abilitato, per difetto di interesse, a reclamare, con il rito ordinario o con quello monitorio, una decisione di condanna all’adempimento, la quale si tradurrebbe nella reiterazione di un titolo di cui già gode.
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