14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2108 del 3 marzo 1994
Testo massima n. 1
Agli effetti dell’art. 2560, secondo comma, c.c. il quale richiede come elemento costitutivo della responsabilità dell’acquirente per i debiti relativi all’esercizio della azienda trasferita, la risultanza di detti debiti dai libri contabili obbligatori, l’obbligatorietà prevista dagli artt. 25 e 39, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 della tenuta del registro degli acquisti non costituisce da sola elemento sufficiente per ritenere sussistente una completa equiparazione dei libri e dei registri Iva ai libri contabili obbligatori previsti dal codice civile all’art. 2214, cui si riferisce l’art. 2560, giacché, mentre l’efficacia probatoria di questi ultimi deriva espressamente dalla normativa codicistica [ artt. 2709, 2710 ] ed attiene ai rapporti di debito e credito inerenti all’esercizio dell’impresa, i registri Iva non hanno alcuna rilevanza probatoria nei rapporti di debito e di credito registrati, ma svolgono solo una funzione di documentazione ai fini del debito fiscale e sono diretti da un Iato a consentire al contribuente l’esatto versamento dell’imposta e, dall’altro, a permettere il controllo degli uffici.
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