14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 19454 del 28 settembre 2004
Testo massima n. 1
Il conferimento di una azienda individuale in una società di persone equivale ad una cessione della medesima in favore della società conferitaria e, pertanto, alla fattispecie è applicabile l’art. 2560, c.c., con la conseguenza che la società conferitaria risponde dei debiti, inerenti l’azienda risultanti dai libri contabili obbligatori, ed il conferente non è liberato dai debiti suddetti, se il creditore non vi abbia consentito, restando escluso che la mera conoscenza del conferimento da parte del creditore e l’assenso ad emettere le fatture a nome della società conferitaria equivalgano a consenso alla liberazione del conferente dalla responsabilità per i succitati debiti.
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