Cass. civ. n. 29653 del 18 dicembre 2008
Testo massima n. 1
In tema di trasferimento d'azienda, in caso di donazione di una ditta individuale a due soggetti e di successiva costituzione di una società di persone tra loro, si verifica una duplice cessione di azienda, in quanto i due donatari divengono titolari nello stesso momento di una posizione imprenditoriale derivante dalla comproprietà dell'azienda donata nella sua unità e devono essere considerati soci di fatto della società, poi regolarizzata, secondo il modello legale della società di persone; pertanto, non essendovi discontinuità nella vita aziendale che dalla conduzione individuale passa alla conduzione societaria, prima irregolare e poi legalizzata, ai sensi dell'art. 2560 cod. civ dei debiti relativi all'azienda ceduta, anteriori al trasferimento, continua a rispondere l'alienante, salva diversa volontà dei creditori, ma solidalmente risponde anche l'acquirente, ove i debiti risultino dai libri sociali obbligatori, mentre deve escludersi l'applicabilità dell'art. 2558 cod. civ., che si riferisce alla diversa ipotesi di cessione dei contratti aziendali (In applicazione di tale principio, la S.C. ha affermato la legittimazione passiva della società di persone, a fini di recupero di un debito IVA dell'azienda individuale, ancorché i termini per la relativa dichiarazione fossero scaduti al momento della donazione).