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Cassazione civile Sez. II sentenza n. 22199 del 29 ottobre 2010

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 22199 del 29 ottobre 2010

Testo massima n. 1

In tema di cessione di azienda in favore di una banca, l’art. 58 del d.l.vo 1° settembre 1993, n. 385, prevedendo il trasferimento delle passività al cessionario, in forza della sola cessione e del decorso del termine di tre mesi dalla pubblicità notizia di essa [ secondo quanto previsto dal comma 2 dello stesso art. 58 ], e non la semplice aggiunta della responsabilità di quest’ultimo a quella del cedente, deroga alla norma di cui all’art. 2560 c.c., sulla quale prevale in virtù del principio di specialità. Ne consegue che, in caso di cessione di azienda bancaria, alla cessionaria si trasferisce anche l’obbligazione sanzionatoria ricompresa tra debiti della banca cedente, inclusi nella cessione stessa, e già sorta per effetto dell’illecito compiuto dai soggetti ad essa appartenenti.

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