14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 5741 del 23 marzo 2004
Testo massima n. 1
Gli accordi di separazione personale fra i coniugi, contenenti attribuzioni patrimoniali da parte dell’uno nei confronti dell’altro e concernenti beni mobili o immobili, non risultano collegati necessariamente alla presenza di uno specifico corrispettivo o di uno specifico riferimento ai tratti propri della «donazione», e — tanto più per quanto può interessare ai fini di una eventuale loro assoggettabilità all’
actio revocatoria di cui all’art. 2901 c.c. — rispondono, di norma, ad un più specifico e più proprio originario spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell’evento di «separazione consensuale» [ il fenomeno acquista ancora maggiore tipicità normativa nella distinta sede del divorzio congiunto ], il quale, sfuggendo — in quanto tale — da un lato alle connotazioni classiche dell’atto di «donazione» vero e proprio [ tipicamente estraneo, di per sé, ad un contesto — quello della separazione personale — caratterizzato proprio dalla dissoluzione delle ragioni dell’affettività ], e dall’altro a quello di un atto di vendita [ attesa oltretutto l’assenza di un prezzo corrisposto ], svela, di norma, una sua «tipicità» propria la quale poi, volta a volta, può, ai fini della più particolare e differenziata disciplina di cui all’art. 2901 c.c., colorarsi dei tratti dell’obiettiva onerosità piuttosto che di quelli della «gratuità» in ragione dell’eventuale ricorrenza — o meno — nel concreto, dei connotati di una sistemazione «solutorio-compensativa» più ampia e complessiva, di tutta quell’ampia serie di possibili rapporti [ anche del tutto frammentari ] aventi significati [ o eventualmente solo riflessi ] patrimoniali maturati nel corso della [ spesso anche lunga ] quotidiana convivenza matrimoniale.
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