14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 10992 del 3 novembre 1998
Testo massima n. 1
L’azienda si distingue dai singoli beni materiali ed immateriali che la compongono, per cui il cambiamento totale o parziale di questi ultimi non comporta sempre e necessariamente il contemporaneo cambiamento dell’azienda la quale ben può perseguire i suoi scopi con altri beni e servizi. Ne consegue che nel caso di accordo novativo del contratto di locazione dell’immobile in cui sono siti i locali dell’azienda, spetta al giudice di merito accertare con indagine di fatto sottratta al controllo di legittimità, l’oggetto specifico dell’accordo novativo, secondo la volontà delle parti, allo scopo di stabilire se tale accordo novativo, secondo la volontà delle parti, abbia riguardato l’immobile nella sua autonoma individualità o nella sua funzione unitaria e strumentale, in modo da escludere o comprendere anche l’azienda a cui l’immobile si ricollega.
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