14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 559 del 28 gennaio 1982
Testo massima n. 1
Mentre nell’ipotesi della separazione di fatto la ripresa della convivenza nel solo aspetto materiale o il ristabilimento della mera affectio coniugalis fa venir meno l’uno o l’altro dei due elementi essenziali per ravvisare la fattispecie di tale separazione, nell’ipotesi invece di separazione legale, per rimuovere la situazione concreta e giuridica determinata dal provvedimento giudiziale deve verificarsi la riconciliazione dei coniugi con i requisiti previsti dalla legge e cioè la ricostituzione del consorzio familiare nei suoi rapporti materiali e spirituali, oppure una espressa dichiarazione in tal senso.
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