Cass. civ. n. 559 del 28 gennaio 1982

Testo massima n. 1


Mentre nell'ipotesi della separazione di fatto la ripresa della convivenza nel solo aspetto materiale o il ristabilimento della mera affectio coniugalis fa venir meno l'uno o l'altro dei due elementi essenziali per ravvisare la fattispecie di tale separazione, nell'ipotesi invece di separazione legale, per rimuovere la situazione concreta e giuridica determinata dal provvedimento giudiziale deve verificarsi la riconciliazione dei coniugi con i requisiti previsti dalla legge e cioè la ricostituzione del consorzio familiare nei suoi rapporti materiali e spirituali, oppure una espressa dichiarazione in tal senso.

Testo massima n. 2


Nell'ipotesi in cui, nel corso della procedura di separazione giudiziale, sia sopravvenuta una separazione consensuale, o viceversa, il termine di durata della separazione richiesto dalla legge per proporre domanda di divorzio decorre dalla data della prima comparizione dei coniugi davanti al presidente del tribunale, sempre che non si dimostri che in detto periodo vi sia stata ripresa della convivenza.