14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 15175 del 24 novembre 2000
Posted at 16:33h
in Massimario
Testo massima n. 1
Nell’associazione in partecipazione, l’apporto cui è tenuto l’associato ex art. 2549 c.c. può essere della più varia natura, patrimoniale od anche personale. Esso può, pertanto, consistere anche nell’attività di intermediazione per la conclusione di determinati affari.
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Testo massima n. 2
Non è incompatibile con la natura del contratto di associazione in partecipazione la previsione della corresponsione in favore dell’associato di una somma fissa priva di ogni riscontro con gli utili effettivamente conseguiti.
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