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Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2715 del 27 marzo 1996

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2715 del 27 marzo 1996

Testo massima n. 1

Nel contratto di associazione di partecipazione l’autonomia che, di regola, si accompagna alla titolarità esclusiva dell’impresa e della gestione da parte dell’associazione trova limitazione sia nell’obbligo del rendiconto ad affare compiuto o del rendiconto annuale della gestione che si protragga per più di un anno [ art. 2552, comma terzo, c.c. ], sia, in corso di durata del rapporto, nel dovere generale di esecuzione del contratto secondo buona fede che si traduce nel dovere specifico di portare a compimento l’affare o l’operazione economica entro il termine ragionevolmente necessario a tale scopo. Ne consegue che, alla stregua dei principi generali sulla risoluzione dei contratti sinallagmatici per inadempimento — applicabili all’associazione in partecipazione — l’inerzia o il mancato perseguimento da parte dell’associante dei fini, cui l’attività d’impresa o di gestione dell’affare è preordinata determina inadempimento quando, secondo l’insindacabile apprezzamento del giudice di merito, si protragga oltre ogni ragionevole limite di tolleranza e può, perciò, dar luogo all’azione di risoluzione del contratto secondo le regole indicate negli artt. 1453 e 1454 c.c.

Testo massima n. 2

Nel contratto di associazione in partecipazione, l’art. 2550 c.c., comportante l’obbligo dell’associante, salvo patto contrario, a non attribuire altre partecipazioni senza il consenso dei precedenti associati, è applicabile soltanto nell’ipotesi in cui l’attribuzione della nuova partecipazione sia successiva al primo contratto di associazione ed importi, quindi, una modificazione di quote di partecipazione agli utili dell’impresa e dell’affare e non nel caso in cui l’attribuzione della posizione di associato a due distinte persone abbia luogo contestualmente con due distinte scritture redatte in pari data, in guisa da non potersi stabilire a chi delle due, quale precedente associato, spetti di dare il consenso prescritto dalla legge.

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