Cass. civ. n. 403 del 14 gennaio 1993

Testo massima n. 1


La delibera assembleare, non totalitaria, di una società (nella specie, cooperativa), che venga adottata in luogo diverso da quello indicato nell'avviso di convocazione, di modo che non vi sia certezza che tutti i soci siano stati messi in grado di parteciparvi, è affetta da inesistenza (non nullità od annullabilità), vertendosi in tema di radicale carenza di uno dei requisiti procedimentali indispensabili per la formazione di una volontà imputabile alla società medesima.

Normativa correlata