14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 4600 del 18 maggio 1996
Testo massima n. 1
Il presidente di una società cooperativa ha la capacità di compiere attività negoziale per conto della società stessa [ nella specie, trattavasi dell’accettazione della domanda di entrare a far parte della cooperativa ], salvo che diversamente non risulti dallo statuto o dall’atto costitutivo, atteso che, sebbene l’art. 2525 c.c., in materia di cooperative s.r.l., disponga che l’ammissione di un nuovo socio è fatta con delibera degli amministratori su domanda dell’interessato, tuttavia in forza del precedente art. 2384 [ in materia di società per azioni ], al quale l’art. 2516 [ sulle cooperative ] rinvia, gli amministratori che hanno la rappresentanza della società tra i quali, in mancanza di diversa statuizione dell’atto costitutivo o dello statuto, deve ricomprendersi principalmente il presidente della cooperativa possono compiere tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale.
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Testo massima n. 2
La mancata comparizione di una delle parti nel giudizio riassunto dopo la sua interruzione [ per morte del procuratore o qualsiasi altro motivo ] non fa venir meno l’efficacia degli atti, precedenti all’interruzione, posti in essere dalla parte in tutto il periodo durante il quale essa ha regolarmente partecipato al giudizio.
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