14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 4259 del 14 maggio 1997
Testo massima n. 1
La struttura e la base contrattuale delle società cooperative comportano, di regola, e salvo specifiche norme di eccezione, l’insussistenza in capo all’aspirante socio, in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge o dall’atto costitutivo, di una posizione soggettiva tutelabile, sia nella forma del diritto soggettivo che dell’interesse legittimo, con conseguente non configurabilità del diritto al risarcimento per la mancata ammissione, e ciò anche quando sia garantito per legge al singolo il diritto di svolgere l’attività costituente lo scopo sociale della cooperativa [ nella specie: libera raccolta dei tartufi in boschi e terreni incolti di proprietà altrui, in base alla legge 17 luglio 1970, n. 568, applicabile ratione temporis, poi abrogata dalla legge 16 dicembre 1985, n. 752 ] salvo che lo statuto sociale attribuisca al richiedente, nel concorso di determinati requisiti un diritto all’iscrizione o ad una pronunzia espressa sulla domanda di ammissione, diritto non configurabile tuttavia per la sola previsione statutaria di un meccanismo di reclamo interno avverso la decisione di esclusione.
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