14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 8916 del 11 maggio 2004
Testo massima n. 1
Le cooperative sociali di servizio di cui alla lettera a ] dell’art. 1, comma primo legge 8 novembre 1991, n. 381 perseguono, al pari di ogni altra società cooperativa, lo scopo mutualistico, ancorché si tratti di mutualità esterna, trascendente gli interessi immediati dei soci, in quanto esse mirano a realizzare nella forma tipizzata della gestione di servizi socio sanitari od educativi, l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini. Pertanto la gestione di servizi socio-sanitari è sufficiente a qualificare come cooperativa sociale la società cooperativa che li gestisca, restando irrilevante, ai fini della determinazione degli obblighi contributivi previdenziali, la qualità personale dei destinatari del servizio o la erogazione di esso a titolo gratuito o a pagamento.
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