Cass. civ. n. 5597 del 26 ottobre 1982
Testo massima n. 1
Le disposizioni dell'art. 2506 cod. civ., in tema di società estere con sedi secondarie nel territorio dello Stato, non fanno perdere a dette sedi la natura di organi di società straniere e, pertanto, il trasferimento di un dipendente da una sede secondaria italiana ad una sede estera di una stessa società non comporta novazione soggettiva del rapporto di lavoro e non equivale a trasferimento presso altro imprenditore.