Avvocato.it

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 15088 del 28 novembre 2001

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 15088 del 28 novembre 2001

Testo massima n. 1

In caso di scissione di una società l’art. 2504 decies c.c. prevede la responsabilità solidale, per il debito della medesima, di tutte le società beneficiarie della scissione, sia preesistenti che di nuova costituzione, ma, mentre la società a cui secondo il progetto di scissione [ art. 2504 octies c.c. ] il debito fa carico risponde illimitatamente, le altre società rispondono nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto trasferito o rimasto, e solo in via sussidiaria, ove la società preventivamente escussa non abbia adempiuto; tale limite di responsabilità, fatto valere nei confronti del creditore della società scissa che agisce per l’adempimento del debito, si configura come un’eccezione, ed è pertanto proponibile per la prima volta in appello a norma dell’art. 345 c.p.c. nel testo preriformato, ancora applicabile ai processi in corso che siano stati introdotti prima del 30 aprile 1995.

[adrotate group=”9″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze