Cass. civ. n. 14383 del 3 novembre 2000
Testo massima n. 1
A norma dell'art. 2504 bis c.c., nell'ipotesi di fusione di società, la società risultante dalla fusione (o la società incorporante, nel caso di fusione per incorporazione) succede in tutti i rapporti (e in tutti i relativi diritti ed obblighi) già facenti capo alle società estinte; ne consegue che, nel caso di distacco di un lavoratore disposto dal datore di lavoro presso una società alla quale, in seguito a fusione, sia subentrata altra società, la società risultante dalla fusione succede nel rapporto di distacco e nei relativi poteri già facenti capo alla originaria società distaccataria, ivi compreso il potere di controllo sull'attività del lavoratore distaccatario.