14 Mag Cassazione civile Sez. V sentenza n. 21510 del 20 ottobre 2010
Testo massima n. 1
La notificazione dell’appello ad una società di capitali dopo la sua cancellazione dal registro delle imprese, avvenuta dopo l’entrata in vigore dell’art. 4 del d.l.vo n. 6 del 2003 che ha modificato l’art. 2495 c.c., deve essere effettuata presso la sede della società in liquidazione, in persona del liquidatore “pro tempore”. Pertanto la notifica effettuata presso il difensore del primo grado della società “in bonis” deve ritenersi affetta da nullità sanabile “ex tunc” o mediante il raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156 c.p.c., quando la consegna sia avvenuta mediante rilascio di copia dell’atto a persona e luogo aventi un qualche riferimento con il destinatario della notificazione ed il notificando mostri, con la costituzione in giudizio, di aver avuto piena conoscenza del contenuto dell’atto; o mediante la rinnovazione nei modi e nei termini previsti dalla legge.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]